Art. 35
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 35

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In vigore dal 4 nov 1977
La determinazione dell'amministrazione militare di applicare una penale prevista dal presente capitolato è comunicata all'impresa, mediante lettera raccomandata, dall'ente che ha stipulato il contratto. Ricevuta tale comunicazione l'impresa potrà inoltrare allo stesso ente istanza per la disapplicazione non oltre tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-35