Art. 3
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 3

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In vigore dal 4 nov 1977
Il deposito provvisorio sta a garanzia dell'offerta. Esso può essere costituito: a) in numerario; b) in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli legalmente ammessi, da calcolarsi al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il versamento; c) In vaglia cambiari o assegni circolari emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 54, terzo comma, del regolamento di contabilità di Stato. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla lettera d'invito, esso deve essere ragguagliato al 5% dell'importo presunto del contratto. Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono le speciali disposizioni in materia. Il deposito provvisorio dev'essere versato dall'impresa concorrente presso la sezione di tesoreria provinciale indicata dalla lettera di invito, la quale rilascia apposita quietanza. L'avviso di gara potrà prevedere che il versamento del deposito sia effettuato a chi presiede la gara.
Storico versioni

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