Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo III
Art. 29
29 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, l'amministrazione, salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione. In tale ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-29