Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo III
Art. 28
28 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Le inadempienze contrattuali commesse dalla impresa saranno fatte constare dall'autorità militare con apposito verbale che l'impresa sottoscriverà dopo avervi inserito le proprie eventuali osservazioni.
In caso di reiterati inadempimenti l'amministrazione, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell', potrà, con atto unilaterale, senz'altro dichiarare risoluto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-28