Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo III
Art. 27
27 / 44In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa appaltatrice è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti.
In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa le conseguenti responsabilità.
Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-27