Art. 26
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo III

Art. 26

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In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa ottempererà a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti circa i contributi assicurativi e previdenziali nonché a quelli che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro che prevedono in favore del lavoratore la corresponsione di indennità, premi, incentivi e simili. L'amministrazione potrà richiedere controlli da parte degli organi competenti al fine di accertare che l'impresa sia in regola con tutti gli obblighi innanzi accennati nei riguardi degli operai che esplicano il servizio appaltato. Se durante l'esecuzione del contratto, e comunque prima della emissione del mandato di saldo, l'impresa venisse denunciata dai competenti organi del Ministero del lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'amministrazione militare sospenderà la liquidazione del saldo e, se non ancora eseguito in tutto o in parte, anche il pagamento degli acconti, fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo. La somma trattenuta sarà corrisposta all'impresa, soltanto dietro autorizzazione dei predetti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che hanno effettuato la denuncia, nè l'impresa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-26