Art. 21
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo II

Art. 21

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In vigore dal 4 nov 1977
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. L'amministrazione militare potrà verificare che il rendimento di ciascun lavoratore non sia inferiore a quello riconosciuto come normale, e ciò al fine di inoltrare i conseguenti rilievi al rappresentante dell'impresa. L'amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'impresa ed i suoi dipendenti. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa dell'impresa, la quale non potrà pretendere dall'amministrazione compensi o indennizzi di sorta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-21