Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo II
Art. 20
20 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'amministrazione militare.
Qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo.
Comunque l'amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nell'adesione alla richiesta di sostituzione di ciascuna unità verrà addebitata all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore di prestazioni di un lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-20