Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo I
Art. 2
2 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Le imprese concorrenti devono, nei termini fissati dalla apposita lettera d'invito, presentare all'ufficio un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, comprovante la loro attività specifica e dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnarle legalmente e a riscuotere e quietanzare per loro conto.
Dal certificato dovrà risultare anche che le imprese non si trovino in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato e che le suddette circostanze di fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell'attestazione.
Le imprese individuali dovranno inoltre presentare un certificato generale del casellario giudiziale, pure di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara.
Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono, in materia, le particolari norme stabilite da leggi e da regolamenti.
Ogni impresa concorrente dovrà costituire un deposito provvisorio, secondo le norme dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-2