Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo II
Art. 19
19 / 44In vigore dal 4 nov 1977
L'amministrazione può richiedere, in base alle esigenze del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo esclusivo giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-19