Art. 19
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo II

Art. 19

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In vigore dal 4 nov 1977
L'amministrazione può richiedere, in base alle esigenze del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo esclusivo giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-19