Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo II
Art. 16
16 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Il servizio comprende sia le operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici, vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali, alla banchina o in rada.
Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-16