Art. 12
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 12

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In vigore dal 4 nov 1977
Il contratto vincola l'impresa aggiudicataria fin dal momento della sottoscrizione, mentre non obbliga l'amministrazione se non dopo l'approvazione nei modi e termini di legge. Qualora l'amministrazione non approvi il contratto ai sensi dell' della legge e dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato, l'impresa avrà diritto alla restituzione, senza interessi, della cauzione, delle spese di bollo sostenute per la stipulazione e della somma eventualmente anticipata per il pagamento della tassa di registro. È escluso qualsiasi indennizzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-12