Art. 11
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 11

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In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa deve all'atto della stipulazione del contratto eleggere il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante. Al domicilio eletto saranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. L'impresa parteciperà, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione nelle persone che hanno la legale rappresentanza. L'amministrazione militare è esonerata da qualsiasi responsabilità che possa comunque derivare, sia dalla designazione fatta nel contratto, sia nelle successive variazioni, non comunicate e non validamente giustificate. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica delle persone che hanno la legale rappresentanza o sono autorizzate a riscuotere e quietanzare - anche se tale decadenza o cessazione avvenga "ope legis" o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicato nei modi di legge - l'impresa stessa notificherà tempestivamente all'ente che ha stipulato il contratto l'avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di comunicazione o notificazione non sono opponibili all'amministrazione il mutamento, la decadenza o la cessazione della carica di coloro che hanno la legale rappresentanza o che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare; in particolare, l'amministrazione non incorre in alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone inizialmente autorizzato a riscuotere e quietanzare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-11