Art. 10
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 10

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In vigore dal 4 nov 1977
Ogni contratto indica: a) le date di inizio e di scadenza; quest'ultima non potrà essere posteriore alla fine dell'esercizio finanziario al quale si riferisce; b) il compenso dovuto all'impresa o il modo in cui dovrà essere determinato, in base all'esito della gara o della trattativa privata; c) il territorio e gli enti presso i quali il servizio dovrà essere effettuato; d) il valore presunto che gli viene attribuito ai fini dell'impegno sul capitolo di competenza e di ogni eventuale onere; e) la richiesta media giornaliera di lavoratori che presumibilmente sarà avanzata dagli enti militari interessati al contratto. Tale dato ha valore puramente indicativo per l'impresa e non vincola in alcun modo l'amministrazione; f) la somma vincolata dall'impresa in favore dell'amministrazione militare, a titolo di cauzione definitiva, e gli estremi della ricevuta rilasciata all'uopo dalla sezione di tesoreria provinciale; oppure la banca che presta la fidejussione ed ha rilasciato la dichiarazione richiesta dal precedente . Tale dichiarazione deve essere allegata al contratto; g) il domicilio legale eletto dall'impresa in base al successivo ; h) le persone autorizzate ad impegnare legalmente l'impresa e a riscuotere e quietanzare per suo conto; i) ogni altra precisazione resa necessaria per lo svolgimento del servizio dalle esigenze e caratteristiche locali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-10