Art. 1
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 1

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In vigore dal 4 nov 1977
CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA PRESSO GLI ENTI DELLA DIFESA. . L'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa è disciplinato: dalle norme previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 24 maggio 1924, n. 827 - che in prosieguo saranno rispettivamente indicati come "Legge di contabilità di Stato" e "Regolamento di contabilità di Stato" - nonché, se del caso, dalle disposizioni contenute negli , lettere b), c), d), e 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14; dalle condizioni fissate nel presente capitolato d'oneri; dalle condizioni particolari stabilite nei contratti. Le gare per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio si svolgono col metodo delle offerte segrete.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-1