Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine" non è necessario ai fini indicati nel citato art: 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
L'ente pubblico "Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine" è soppresso a decorrere dal termine dell'anno scolastico 1976-77.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-04;599#art-1