Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per gli affari esteri; Decreta: . Il "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS", è soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-04;438#art-1