Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 ago 1977
Le funzioni residue delle operazioni di credito conseguenti ai mutui già concessi sono portate a termine da un ufficio stralcio presso il Ministero della marina mercantile. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 9
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