Art. 5
5 / 5In vigore dal 23 set 1977
Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dell'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell' del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;684#art-5