Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 set 1977
Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dell'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell' del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 29
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