Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 23 set 1977
Nulla è innovato in ordine agli , e successive modificazioni e 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-7