Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 set 1977
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente: "Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto: a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali; b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane; c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, la classe; d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici; e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici; f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi; g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts; h) le grandi derivazioni di acque pubbliche; i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico; l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria; m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale. Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali".
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