Art. 3
3 / 8In vigore dal 23 set 1977
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:
"Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:
a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, la classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts;
h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-3