Art. 1

Art. 1

1 / 8
In vigore dal 23 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto, legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la difesa; Decreta: . L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo , l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la regione siciliana".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-1