Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. 4769. - Restituzione e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ecc...................................... L. 40.000.000.000 Cap. 5524. - Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza, ecc........................... L. 10.000.000.000 -------------- L. 50.000.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 37
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