Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. 4769. - Restituzione e rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ecc...................................... L. 40.000.000.000 Cap. 5524. - Rimborso parziale
dell'imposta di fabbricazione sulla
benzina per autovetture in servizio
pubblico di piazza, ecc........................... L. 10.000.000.000
-------------- L. 50.000.000.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 37
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;410#art-1