Art. 6 · Laboratori per le prove e i controlli di omologazione
Titolo I

Art. 6

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Laboratori per le prove e i controlli di omologazione

In vigore dal 21 feb 1978
Le prove e i controlli di omologazione devono essere eseguiti, di norma, presso i laboratori dell'A.N.C.C., ovvero con la partecipazione di un tecnico della A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o presso il laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili. L'idoneità dei laboratori di istituti universitari e del laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili a procedere alle prove ed ai controlli di omologazione, deve risultare da una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da rilasciarsi previo esame degli elementi di giudizio forniti da detti laboratori e degli accertamenti dal Ministero ritenuti necessari. Della predetta dichiarazione viene data comunicazione all'A.N.C.C. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e da un rappresentante dell'A.N.C.C., possono, ove se ne riscontri la necessità, essere riconosciuti idonei all'effettuazione delle prove e dei controlli di omologazione, che saranno condotti e realizzati esclusivamente da personale tecnico della A.N.C.C., i laboratori di qualificate aziende produttrici di componenti ed apparecchiature o, per specifiche esigenze, altri laboratori. A tal fine deve essere inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata da una descrizione dettagliata delle apparecchiature disponibili per l'effettuazione delle prove e dei controlli stabiliti dalle norme di omologazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva la facoltà di effettuare, in ogni tempo, gli accertamenti e le verifiche per riscontrare l'idoneità delle apparecchiature dei predetti laboratori. Un rappresentante del richiedente può presenziare, ove ne faccia domanda, alle prove ed ai controlli di omologazione in qualunque sede siano svolte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-6