Art. 3
3 / 25Classificazione generale degli edifici per categorie
In vigore dal 21 feb 1978
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, luoghi di ricovero per minori e anziani, collegi, conventi, case di pena, caserme.
E.1 Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
E.1 Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili.
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 quali bar, ristoranti, sale da ballo.
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 piscine, saune e assimilabili;
E.6 palestre e assimilabili.
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-3