Art. 3 · Classificazione generale degli edifici per categorie

Art. 3

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Classificazione generale degli edifici per categorie

In vigore dal 21 feb 1978
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, luoghi di ricovero per minori e anziani, collegi, conventi, case di pena, caserme. E.1 Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili. E.1 Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 quali bar, ristoranti, sale da ballo. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 piscine, saune e assimilabili; E.6 palestre e assimilabili. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-3