Art. 25
Titolo IV

Art. 25

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In vigore dal 21 feb 1978
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-25