Titolo IV
Art. 25
25 / 25In vigore dal 21 feb 1978
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-25