Art. 23 · Impianti previsti in edifici cui è già stata rilasciata la licenza edilizia
Titolo IV

Art. 23

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Impianti previsti in edifici cui è già stata rilasciata la licenza edilizia

In vigore dal 21 feb 1978
Agli effetti di quanto stabilito all' della legge, per impianto di produzione di calore destinato al riscaldamento degli ambienti, già installato in edificio esistente alla data di entrata in vigore del regolamento, si intende anche quello previsto in edificio al quale alla stessa data è già stata rilasciata licenza edilizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-23