Titolo IV
Art. 23
23 / 25Impianti previsti in edifici cui è già stata rilasciata la licenza edilizia
In vigore dal 21 feb 1978
Agli effetti di quanto stabilito all' della legge, per impianto di produzione di calore destinato al riscaldamento degli ambienti, già installato in edificio esistente alla data di entrata in vigore del regolamento, si intende anche quello previsto in edificio al quale alla stessa data è già stata rilasciata licenza edilizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-23