Art. 16 · Manutenzione degli impianti
Titolo II

Art. 16

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Manutenzione degli impianti

In vigore dal 21 feb 1978
Gli impianti con potenza termica al focolare superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) devono essere muniti di un libretto di centrale" (allegato 2), nel quale devono essere registrate le operazioni di manutenzione e di controllo. Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto è effettuata dall'installatore, dal proprietario o dal conduttore dell'impianto. Per gli impianti nuovi 11 libretto è compilato inizialmente dal progettista. Gli elementi da sottoporre a verifica durante la manutenzione sono i seguenti: rendimento di combustione; stato delle coibentazioni accessibili; stato e taratura delle regolazioni e delle apparecchiature di controllo. Il rendimento di combustione è valutato con una prova termica da eseguirsi secondo le modalità indicate nell'allegato 3. Il rendimento di combustione deve risultare: a) per gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 15 unità percentuali rispetto ai valori di rendimento indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto: non inferiore di oltre 5 unità percentuali rispetto al valore in sede di omologazione. Il controllo dell'avvenuta manutenzione deve essere effettuato almeno ogni tre anni, a cura degli enti locali che potranno anche avvalersi di altri organismi aventi specifica competenza tecnica. L'esecuzione della manutenzione dell'impianto, secondo le disposizioni del regolamento, è a cura del proprietario dell'immobile o, nel caso di condominio, dell'amministratore dello stesso. Il proprietario deve conservare, insieme al libretto di centrale, i libretti d'uso e manutenzione forniti dai costruttori dei vari componenti dell'impianto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-16