Titolo II
Art. 14
14 / 25Relazione tecnica inerente l'impianto termico
In vigore dal 21 feb 1978
La relazione tecnica da presentare alle autorità comunali deve contenere i seguenti dati:
categoria dell'edificio;
volume V espresso in m3, definito come nel decreto;
coefficiente volumico Cg espresso in kcal/h °C m3 oppure in W/°C m3: valore consentito dalla legge e valore effettivo di progetto, calcolato quest'ultimo come indicato al successivo ;
potenza termica massima consentita, ricavata dal prodotto Cg•V• Δt, essendo Δt espresso in °C, definito al successivo ;
potenza termica del generatore, resa al fluido vettore ed espressa in kcal/h oppure in W;
componenti della centrale termica soggetti ad omologazione della A.N.C.C.;
descrizione del sistema automatico di regolazione e relative curve di funzionamento;
schema della rete di distribuzione, completa dei diametri delle tubazioni e delle sezioni dei canali calcolati e delle caratteristiche delle pompe e dei ventilatori;
indicazione di un tronchetto flangiato per l'eventuale inserzione di un contatore d'acqua o di una flangia tarata per la misura della portata complessiva che attraversa il od i generatori di calore;
indicazione della coibentazione della rete di distribuzione per il riscaldamento degli ambienti e per i servizi igienici e sanitari (tipo e spessore della coibentazione);
fabbisogno termico per singolo ambiente, espresso in kcal/h oppure in W;
indicazione dei componenti dell'impianto di utilizzazione, che devono risultare omologati dall'A.N.C.C.;
elencazione e descrizione delle caratteristiche dei locali con particolari esigenze termiche e quindi passibili di deroga rispetto alla temperatura limite di 20 °C;
giustificazione della potenza termica necessaria per la produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;
rapporto tra il consumo previsto di combustibile ed il volume V.
Nel caso di sostituzione o di modifica di impianti esistenti, la relazione tecnica deve contenere la valutazione del consumo di combustibile solo per gli impianti di potenza termica al focolare superiore a 100.000 kcal/h (116.000 W).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-14