Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 20 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8; Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità; Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quarantaquattro dei suddetti centosei posti di tecnico laureato; Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui sessantadue posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Uno dei sessantadue posti di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue: UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: Istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica)...... posti n. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1977 Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 258
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-27;661#art-1