Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino venne assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di economia politica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il verbale dell'adunanza dei 28 marzo 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale, in considerazione dell'elevato numero di studenti iscritti al relativo corso; Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di economia politica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale della stessa facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977 Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 366
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