Art. 53 · Consiglio degli allievi
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 53

53 / 53

Consiglio degli allievi

In vigore dal 16 ott 1977
Presso ciascuna sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri, eletti dai partecipanti all'inizio di ogni corso. Il consiglio, in rappresentanza dei partecipanti ai corsi, può esporre al direttore di sede questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina, ai servizi sociali e può, in generale, formulare proposte tendenti a migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna sede. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-53