Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 53
53 / 53Consiglio degli allievi
In vigore dal 16 ott 1977
Presso ciascuna sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri, eletti dai partecipanti all'inizio di ogni corso.
Il consiglio, in rappresentanza dei partecipanti ai corsi, può esporre al direttore di sede questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina, ai servizi sociali e può, in generale, formulare proposte tendenti a migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna sede.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-53