Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 44
44 / 53Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle amministrazioni dello Stato
In vigore dal 16 ott 1977
A richiesta delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, la Scuola superiore della pubblica amministrazione può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il rispettivo dipendente personale delle carriere direttive.
La durata di ciascun corso e le modalità di svolgimento, i programmi di insegnamento, la scelta dei docenti, la prova di esame finale e la composizione delle commissioni esaminatrici vengono sottoposte alla approvazione del comitato direttivo su proposta della direzione della Scuola, d'intesa con il comitato didattico e le amministrazioni interessate.
Qualora tali corsi siano effettuati presso le sedi della Scuola o con utilizzo dei docenti della Scuola, il relativo onere è a carico delle amministrazioni stesse.
Ai dipendenti delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, che frequentano corsi svolti presso le sedi della Scuola, si applicano le disposizioni degli del presente regolamento.
Gli importi dovuti dalle predette amministrazioni saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ai capitoli concernenti le spese della Scuola superiore della pubblica amministrazione a reintegro delle spese sostenute per conto delle amministrazioni stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-44