Art. 42 · Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 42

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Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive

In vigore dal 16 ott 1977
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ove intendano promuovere corsi di specializzazione scientifica, di qualificazione tecnica o di qualsiasi altra natura per il dipendente personale delle carriere di concetto ed esecutiva, debbono averne preventiva autorizzazione dal comitato direttivo della Scuola superiore. Il comitato stesso delibera in merito, sulla scorta delle indicazioni, di volta in volta fornite dalle amministrazioni interessate, relativamente al tipo di corsi, alla durata di ciascuno di essi, ai programmi di studio, alle sedi, nonché ai docenti designati. Detti corsi si concludono con un giudizio, espresso collegialmente dai docenti, circa il profitto tratto dai singoli frequentatori dei corsi stessi. Di tale giudizio, valido soltanto ai fini della valutazione della cultura generale e della capacità professionale in sede di compilazione del rapporto informativo, si inserisce copia nel fascicolo personale degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-42