Art. 34 · Congedo ordinario
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 34

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Congedo ordinario

In vigore dal 16 ott 1977
Gli allievi del corso hanno diritto al congedo ordinario, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da fruire in un solo periodo stabilito dalla direzione della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-34