Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 33
33 / 53Trattamento economico
In vigore dal 16 ott 1977
Gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale non aventi sede di servizio in Roma hanno diritto, per tutta la durata del corso, alla indennità giornaliera di missione, stabilita, per la rispettiva qualifica, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione della spesa al bilancio delle amministrazioni di appartenenza.
Si applica l'ultima parte del secondo comma dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Gli allievi aventi sede di servizio a Roma hanno diritto alla indennità giornaliera di missione prevista dal comma primo qualora le amministrazioni pubbliche o private, presso le quali sono inviati durante il corso, si trovino in altre città.
Tale indennità non compete nei casi previsti dalle leggi in vigore e durante le assenze per malattia con degenza fuori Roma e nei periodi di congedo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-33