Art. 31 · Prove di esame finale - Commissione giudicatrice
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 31

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Prove di esame finale - Commissione giudicatrice

In vigore dal 16 ott 1977
Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito, nella relazione di cui all' del presente regolamento, un punteggio non inferiore a 24 trentesimi, sostengono gli esami finali costituiti da due prove scritte e da un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento. Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24 trentesimi. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. La commissione giudicatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Scuola, appartenente alla carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata. La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-31