Art. 26 · Ferie estive
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 26

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Ferie estive

In vigore dal 16 ott 1977
Gli allievi del corso hanno diritto a trenta giorni di vacanza in un solo periodo continuativo stabilito dalla direzione della Scuola, di regola nel mese di agosto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-26