Art. 24 · Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 24

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Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione

In vigore dal 16 ott 1977
Alle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato durante la frequenza dei corsi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il direttore della Scuola esercita le attribuzioni di cui al primo comma degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato che, durante la frequenza dei corsi, commettano infrazioni disciplinari punibili con la sanzione prevista dall'art. 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Del provvedimento adottato viene data comunicazione alla amministrazione di appartenenza dell'interessato. Qualora l'infrazione commessa comporti sanzioni più gravi di quella prevista dal citato art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore della Scuola invia all'amministrazione stessa, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, gli atti istruttori compiuti.
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