Art. 20 · Graduatoria esami fine corso - Nomina
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 20

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Graduatoria esami fine corso - Nomina

In vigore dal 16 ott 1977
La graduatoria degli allievi che hanno superato tutte le prove di esame previste nel precedente articolo è formata in base al punteggio finale conseguito da ciascuno; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono inclusi, a domanda, nella graduatoria, nel posto risultante dal punteggio conseguito gli allievi del corso immediatamente precedente che, utilmente collocati nella graduatoria, non siano stati nominati in ruolo avendo conseguito il diploma di laurea successivamente alla formazione della graduatoria stessa. La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli interessati nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposito invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono dichiarare presso quale delle amministrazioni indicate nel bando di concorso desiderano essere assegnati, purchè siano allievi già in possesso del titolo di studio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesto per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa presso l'amministrazione da essi indicata. Per coloro che fanno pervenire l'indicazione di preferenza, la nomina in prova nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa avviene, nell'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili precisati nel bando di cui all' presso l'amministrazione indicata in via preferenziale. In caso di mancata dichiarazione di preferenza o di indisponibilità dei posti richiesti la destinazione avviene d'ufficio. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-20