Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 2
2 / 53Compiti esercitati dalla Scuola
In vigore dal 16 ott 1977
La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti previsti dall', commi primo e quarto, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.
Alla Scuola stessa, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è altresì attribuito il compito di promuovere ed attuare i seguenti corsi che, quando lo richiedano esigenze di carattere organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo della Scuola, possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo:
a) corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche, provenienti dai concorsi ordinari;
b) corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto;
c) corsi di aggiornamento per i funzionari delle carriere amministrative e tecniche.
La Scuola superiore autorizza l'attuazione dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-2