Art. 18 · Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 18

18 / 53

Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni

In vigore dal 16 ott 1977
Le lezioni vengono svolte dai docenti secondo i criteri di massima fissati dal comitato didattico e devono, in ogni caso, essere tenute con il metodo della diretta partecipazione degli allievi alla discussione e al lavoro di gruppo. Le esercitazioni teoriche e pratiche sono effettuate sotto la guida del docente o di uno o più assistenti e debbono tendere all'approfondimento dei problemi interessanti l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'espletamento delle funzioni di questa. Agli allievi, singolarmente o in gruppi, sono affidati incarichi di ricerche particolari. Essi riferiscono con relazione scritta, che può essere discussa collegialmente in sede di esercitazioni e viene allegata al fascicolo personale. Al termine del corso la Scuola cura la pubblicazione di quelle relazioni e lavori degli allievi che il comitato didattico ritenga meritevoli. La Scuola può destinare a tal fine apposite pubblicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-18