Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 16
16 / 53Corso di preparazione per il reclutamento
In vigore dal 16 ott 1977
Il corso di preparazione per il reclutamento si svolge in due periodi: il primo della durata di sei mesi ed il secondo di cinque.
Nel primo periodo gli allievi partecipano, unitamente o distribuiti in sezioni, alle lezioni ed alle esercitazioni concernenti insegnamenti di base stabiliti dal comitato direttivo, su proposta del comitato didattico.
Nel primo periodo gli allievi possono essere applicati, per uno o due periodi di addestramento, non inferiori a quindici giorni ciascuno, presso un organo centrale o periferico dell'amministrazione dello Stato.
Il funzionario dirigente preposto a tale organo deve curare che gli allievi siano informati dettagliatamente in ordine alla organizzazione dei servizi, alle tecniche di lavoro e alle modalità di svolgimento dei servizi stessi e deve, alla fine del periodo di applicazione, inviare alla Scuola una relazione sul lavoro svolto dagli allievi.
Alla fine del primo periodo ciascun allievo presenta una relazione sul lavoro, singolo o di gruppo, svolto presso la Scuola o altrove nel periodo di applicazione. La relazione forma oggetto di un colloquio insieme alle materie di insegnamento.
Per i colloqui vengono formate una o più commissioni, nominate dal comitato direttivo e composte di tre docenti, di cui almeno uno stabile, indicati dal comitato didattico.
Il colloquio tende a valutare, anche sulla base del giudizio previsto dall', oltre alla preparazione specifica, la maturità e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di impiegati della carriera direttiva amministrativa.
Al termine del colloquio la commissione formula un giudizio collegiale su ciascun allievo e sulle specifiche attitudini ai vari tipi di funzioni amministrative.
Nel secondo periodo l'insegnamento viene articolato secondo indirizzi specializzati, determinati, anche con riguardo alla distribuzione numerica degli allievi, dal comitato direttivo su proposta del comitato didattico, con la precisazione delle materie di insegnamento comuni e di quelle relative a ciascun indirizzo, nonché con la indicazione delle eventuali materie opzionali.
L'assegnazione all'indirizzo specializzato avviene in base al giudizio della commissione previsto nell'ottavo comma del presente articolo, tenendo conto delle attitudini degli allievi, delle preferenze da essi espresse e del numero di posti disponibili presso l'indirizzo specializzato.
Durante entrambi i periodi gli allievi sono tenuti a seguire il corso di almeno una lingua straniera.
Gli insegnamenti debbono essere svolti con l'impiego di tecniche didattiche che assicurino la massima partecipazione degli allievi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-16