Art. 15 · Graduatorie partecipanti concorsi
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 15

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Graduatorie partecipanti concorsi

In vigore dal 16 ott 1977
Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione, alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera d) del precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-15