Art. 11 · Commissione giudicatrice del concorso
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 11

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Commissione giudicatrice del concorso

In vigore dal 16 ott 1977
La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È composta dal presidente, non docente della Scuola, che può essere un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti o un sostituto avvocato generale dello Stato o un funzionario della carriera direttiva amministrativa, avente la qualifica di dirigente generale, e da quattro docenti della Scuola stessa, designati dal comitato direttivo, dei quali due funzionari della pubblica amministrazione. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a duecento possono essere nominati, con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente comma, più sottocommissioni. In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione. Le funzioni di segretario della commissione e di ciascuna sottocommissione sono espletate da impiegati della carriera direttiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-11