Art. 9
9 / 9In vigore dal 1 ott 1977
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-9