Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 ott 1977
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 10 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-4