Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ott 1977
Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate, nei modi e nei termini stabiliti dall'amministrazione, agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione stessa in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-3