Art. 9
Titolo III

Art. 9

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In vigore dal 7 ago 1977
La direzione sanitaria dell'ente o istituto ove è stato ricoverato un probabile donatore comunica tempestivamente al sanitario responsabile delle operazioni di prelievo le generalità ed il recapito dei soggetti previsti dall', secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Il sanitario predetto o personalmente o a mezzo di altro componente del gruppo preposto al prelievo è tenuto ad informare senza indugio gli interessati sulla necessità ed utilità del prelievo avvertendo che la mancata opposizione scritta nei termini fissati dalla legge consente il prelievo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-9