Art. 5
Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 7 ago 1977
Il personale di diagnosi, cura ed assistenza, necessario all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente decreto, è tenuto a prestare la sua attività nell'ente o istituto anche oltre il normale orario di servizio ai sensi degli , ultimo comma, e 23 del decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-5